Guida in stato di ebrezza: è richiesta la presenza di ulteriori elementi indiziari quando è decorso un intervallo temporale significativo tra la condotta incriminata e l'esecuzione del test alcolemico.

La Corte di Cassazione penale, Sezione IV, con la sentenza 19 febbraio 2026 n. 6795, ha affermato il principio secondo cui quando tra la condotta di guida contestata e l’esecuzione dell’alcoltest decorre un intervallo temporale significativo (a titolo esemplificativo, un paio di ore), ai fini della sussunzione del fatto in una delle ipotesi di rilievo penale di cui all'art. b) e c) dell'art. 186, c. 2, C.d.s. è richiesta la verifica di ulteriori elementi indiziari.

Fermo restando che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'esecuzione del test alcolimetrico - allorquando fisiologico e inevitabile, dovuto alle attività di fermo, identificazione e predisposizione delle apparecchiature non incide sulla validità del rilevamento, a diversa conclusione si perviene in caso di decorso di un significativo arco temporale.

La curva di Widmark descrive l'andamento della concentrazione di alcol
nel sangue nel tempo: ad una fase ascendente (20-60 minuti dall'assunzione fino al picco) segue una fase di stasi (circa 30 minuti) e infine una fase discendente. Ciò considerato, le tempistiche di assorbimento e smaltimento non sono determinabili in astratto ma variano da soggetto a soggetto in base a numerosi fattori individuali: il peso, il metabolismo, l'assunzione di cibo, ecc. 

Svolte le superiori premesse, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze idonee a rendere inattendibile l'accertamento.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha ritenuto che il dato strumentale differito non è di per sé sufficiente a collocare l’agente nella fascia sanzionatoria più grave (lett. c), dovendosi tenere conto di ulteriori indizi. Nella fattispecie andavano valorizzate le conclusioni della consulenza tecnica di parte e il mancato rilievo di indici sintomatici dell’ebbrezza da parte degli operanti.
La Corte annullava con rinvio la sentenza di condanna impugnata.
ll principio analizzato ha una portata incidente sui protocolli operativi: laddove il test non è celermente eseguito, sarà necessaria un'osservazione analitica da parte degli Agenti e l’eventuale esecuzione di accertamenti volti a cristallizzare indizi.


















       
        

          



          


    

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